Da quando l’European Accessibility Act è diventato applicabile, il 28 giugno 2025, ricevo la stessa domanda formulata in venti modi diversi: «vale anche per me?». La risposta onesta è che dipende da tre cose, e che in molti casi la risposta è no — cosa che chi vende adeguamenti non dice volentieri.
Vediamo le tre domande nell’ordine in cui conviene farsele.
Prima domanda: sei un ente pubblico?
Se sì, l’obbligo non è una novità del 2025: ce l’hai dal 2004. La Legge 4/2004, quella che tutti chiamano legge Stanca, riguarda le pubbliche amministrazioni italiane, e la Direttiva UE 2016/2102 ha allineato il quadro europeo per i siti e le applicazioni del settore pubblico.
Per te c’è un adempimento in più che i privati non hanno: la dichiarazione di accessibilità, da compilare sulla piattaforma di AgID e da aggiornare ogni anno. È un documento pubblico, con un indirizzo consultabile da chiunque, e va detto che non è una formalità: è il punto da cui parte chi vuole verificare se stai facendo le cose.
Se sei un comune, una scuola, una biblioteca, un’azienda sanitaria, e la dichiarazione non c’è oppure risale a tre anni fa, quello è il primo problema da risolvere. Non l’aspetto grafico del sito.
Seconda domanda: in che settore operi?
Qui entra in gioco l’European Accessibility Act, cioè la Direttiva UE 2019/882, recepita in Italia con il Decreto legislativo 82/2022. Non riguarda tutti i privati: riguarda alcuni prodotti e alcuni servizi, elencati.
Sui servizi digitali, le categorie che toccano più spesso chi ha un sito sono queste:
- Commercio elettronico. Se vendi online a consumatori, ci sei dentro. Non conta se vendi scarpe o software.
- Servizi bancari ai consumatori. Conti, pagamenti, credito.
- Trasporto passeggeri. Siti e app per informazioni di viaggio, biglietti, check-in.
- Comunicazioni elettroniche. Telefonia, connettività.
- Libri digitali e servizi che li distribuiscono.
- Accesso ai servizi di media audiovisivi. Le interfacce con cui si arriva ai contenuti, non i contenuti stessi.
Se il tuo è un sito vetrina che presenta uno studio professionale e non vende niente online, l’European Accessibility Act non ti riguarda. Se hai un carrello, ti riguarda.
Il caso italiano dei grandi privati
C’è poi una specificità italiana che sfugge quasi sempre. La Legge 4/2004 è stata estesa anche ai soggetti privati con un fatturato medio superiore a 500 milioni di euro negli ultimi tre anni di esercizio. Per loro valgono gli stessi obblighi del settore pubblico, dichiarazione di accessibilità compresa, e la vigilanza è di AgID.
Se lavori in un’azienda di quelle dimensioni, il tuo riferimento non è solo l’European Accessibility Act: è anche questo.
Terza domanda: quanto sei grande?
Questa è la domanda che fa cadere l’obbligo per molti, ed è quella che viene omessa più spesso.
L’European Accessibility Act esenta le microimprese che forniscono servizi. Microimpresa, nella definizione europea, significa meno di dieci persone occupate e un fatturato annuo (o un totale di bilancio) non superiore a due milioni di euro. Se rientri in entrambi i criteri e il tuo è un servizio, gli obblighi di accessibilità del servizio non si applicano.
Attenzione a due cose. La prima: l’esenzione riguarda i servizi, mentre per i prodotti il quadro è diverso e più articolato. La seconda: sotto la soglia non sei esente dalla responsabilità, sei esente da quell’obbligo. Se un cliente non riesce a comprare sul tuo sito, l’ordine lo perdi comunque.
Quindi non sono obbligato. Conviene farlo?
Questa è la conversazione che preferisco, perché è l’unica che porta a un sito migliore invece che a un sito conforme.
L’accessibilità non è una categoria di persone: è una condizione che attraversa tutti. Chi ha una tendinite usa la tastiera per una settimana. Chi legge sul treno con il sole in faccia ha bisogno di contrasto. Chi ha sessant’anni e una presbiopia normale ingrandisce il testo. Chi tiene in braccio un bambino usa una mano sola.
Le cose che rendono un sito accessibile sono le stesse che lo rendono utilizzabile: etichette che si capiscono, errori spiegati, un percorso d’acquisto che si completa senza indovinare. Nei progetti che seguo la parte di lavoro dedicata all’accessibilità è anche quella che riduce gli abbandoni, perché toglie i punti in cui una persona si blocca.
Come rispondere davvero alla domanda
Le tre domande dicono se hai un obbligo. Non dicono a che punto sei. Per quello serve guardare il sito, e si guarda a mano: gli strumenti automatici trovano circa un terzo dei problemi reali, perché sanno vedere se un’immagine ha un attributo alt ma non se quel testo descrive qualcosa di utile.
Se vuoi sapere in che stato è il tuo sito e quali sono le tre cose da sistemare per prime, scrivimi: guardo le pagine che contano, ti dico cosa trovo e in che ordine lo affronterei. Se scopro che non hai nessun obbligo, te lo dico.
I riferimenti, per verificare
- Direttiva UE 2019/882 (European Accessibility Act) e Decreto legislativo 82/2022 di recepimento
- Legge 4/2004 e successive modifiche, per il settore pubblico e i privati sopra i 500 milioni di fatturato
- Direttiva UE 2016/2102, per i siti del settore pubblico
- WCAG 2.2 del W3C e norma EN 301 549, per i criteri tecnici
Questo articolo descrive il quadro normativo per orientarsi. Per una valutazione con valore legale sulla tua situazione specifica serve un parere di un professionista legale.